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| Legittima difesa
La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dal codice penale italiano del 1930 all'art. 52: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".
La scriminante è ispirata al brocardo latino vim vi repellere licet e la ratio va individuata nella prevalenza attribuita all'interesse ingiustamente aggredito piuttosto che all'interesse dell'aggressore.
La legittima difesa implica necessariamente un'aggressione e una reazione, sottoposte entrambe a determinate condizioni:
Aggressione: Oggetto dell'attacco deve essere un diritto, qualunque esso sia indistintamente, di qualsiasi natura (il codice parla di «offesa»); La minaccia al diritto attaccato deve essere ingiusta, ovvero contraria all'ordinamento giuridico; Deve sussistere un pericolo attuale: non basta la probabilità di un eventuale accadimento, potendo in tal caso il soggetto leso invocare l'intervento dello Stato. Reazione: La reazione deve essere necessaria per salvare il diritto minacciato; La reazione deve essere proporzionata all'offesa.
Riforma del 2006: All'articolo 52 è stato aggiunto dal Parlamento il 24 gennaio 2006 un comma 2 recante le disposizioni che seguono: « Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale»
La riforma del 2006 ha introdotto dunque una presunzione assoluta (iuris et de iure) di proporzione fra difesa e offesa, nei casi di reazione avvenuta durante la commissione di delitti di violazione del domicilio ed in presenza di un pericolo di aggressione fisica. Inoltre al domicilio sono equiparati i luoghi di esercizio di attività economiche. Perché operi la presunzione di proporzione è necessario che ci si trovi :
In uno dei casi previsti dall'articolo 614, commi 1 e 2 c.p. Che colui che pone in essere la legittima difesa abbia il diritto di trovarsi in quel luogo Che vi sia un pericolo per l'incolumità della persona Che la legittima difesa sia operata attraverso un 'arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi la adopera. Se manca anche una di queste condizioni la presunzione di proporzione non opera; ciò non toglie che la legittima difesa possa essere comunque riconosciuta se la proporzione tra difesa ed offesa è effettivamente presente (art. 52 comma 1 c.p.).
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